domenica 10 luglio 2011

Il Cdm approva il Dpr sulla permanente inoneità psicofisica dei pubblici dipendenti


Su proposta del ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta
, di concerto col ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maurizio Sacconi, il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina il decreto del Presidente della Repubblica “Regolamento recante disciplina in materia di permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali ai sensi dell’articolo 55 octies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”.

Il regolamento disciplina il procedimento di verifica dell’inidoneità permanente psicofisica al servizio dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato. Per il personale in regime di diritto pubblico (militari, diplomatici, magistrati) rimane ferma la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Il provvedimento integra, senza sovrapporvisi, la disciplina legislativa vigente prevista per altre e specifiche finalità sulle conseguenze dell’inidoneità psicofisica permanente del dipendente pubblico.

PROCEDURA DI VERIFICA E MISURE CAUTELARI

La procedura di verifica può essere attivata dall’amministrazione sia in caso di assenza del dipendente per malattia protratta (oltre un certo periodo) sia in presenza di comportamenti del dipendente che facciano ragionevolmente presumere una inidoneità permanente o assoluta al servizio. Nel caso di circostanze che sconsiglino la presenza in ufficio del dipendente è prevista la sospensione cautelare dal servizio prima che il dipendente sia sottoposto alla visita di idoneità. In caso di accertata inidoneità permanente relativa, l’amministrazione può adibire il dipendente a mansioni di altro profilo professionale, equivalenti o inferiori. Se si tratta di dirigente può essere conferito un incarico dirigenziale diverso, compatibile con l’esito dell’accertamento medico. Se si accerta la permanente inidoneità assoluta psicofisica, o nel caso in cui il dipendente si rifiutasse ripetutamente di sottoporsi alla visita medica, è prevista la risoluzione del rapporto lavorativo.

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico l’amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando la giustificazione e l’adeguatezza dell’assegnazione in riferimento all’esito dell’accertamento medico e ai titoli posseduti, ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione. Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità, comprese la legge 8 agosto 1995, n. 335 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Resta salva, infine, la disciplina di maggior favore della legge n. 68 del 1999 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

fonte Il Blog di Renato Brunetta

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