sabato 23 febbraio 2013

Tasse: Tares, ecco quando non si paga la nuova tassa sui rifiuti

[Tutti i locali e le aree escluse dal pagamento della Tares: niente tassa sui rifiuti su appartamenti vuoti, alcune parti del condominio, palestre, locali o aree oggetto di restauro. I dettagli del regolamento tipo del Ministero, le norme generali e i casi particolari fissati per legge. ]
Tares, ecco tutte le
cause di esclusione
Arrivano una serie di precisazioni sulla Tares da parte del Ministero delle Finanze, che propone un prorotipo di regolamento sulla nuova imposta sui rifiuti specificando le esenzioni.
Da precisare però che ogni contribuente, privato o azienda, per i dettagli attuativi, deve in realtàfare riferimentoal regolamento del Comune di appartenza. Quello del Ministero è infatti uno strumento di supporto agli enti locali, che possono introdurre integrazioni e modifiche.
Vengono comunque fissati i paletti fondamentali in applicazione del Salva Italia (dl 201/2011 convertito con la legge 214/2011), che all‘articolo 14 ha introdotto la Tares, in sostituzione della vecchia Tarsu e della Tia. Come è noto, la Tares è in vigore dal primo gennaio 2013, anche se la prima rata si paga a luglio (solo in questo 2013, in forza dei due slittamenti previsti prima della Legge di Stabilità 2013, che aveva posticipato il termine ad aprile, e poi dal Dl 14 gennaio 2013, disposizioni urgenti su rifiuti e inquinamento ambientale, convertito con la legge 11/2013). Ci concentriamo in particolare sulle esenzioni previste.
=> Leggi i dettagli degli slittamenti della Tares
In linea generale, la tassa non si paga in relazione a locali e aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile. Il regolamento elenca una serie di esempi specifici di locali su cui non si paga la Tares:
  • unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: significa che questi locali devono essere congiuntamente privi di mobili, suppellettili e contratti di fornitura.
  • Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità di quelle destinate ad usi diversi (spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate).
  • Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili.
  • Unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio lavori a quella di inizio dell’occupazione.
  • Aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
  • Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
  • Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree dell’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
Ovviamente le caratteristiche sopra descritte, che prevedono appunto l’esclusione dalla Tares, devono essere adeguatamente comprovate (indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, riscontrabili in docuenti quali dichiarazione di inagibilità o inabilità).
=> Leggi cos’è la Tares

Altre cause di esclusione

Queste regole specifiche applicano quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 14 del Salva Italia, in base al quale la Tares è dovuta da «chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani». Il motivo dell’esclusione è quindi determinato dal fatto che questi locali o aree non producono rifiuti.
Ci sono altre cause di esclusione, fissate direttamente dal testo della legge, e sui cui il Regolamento interviene con precisazioni:
  • aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni: balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi,
  • aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini
=> Approfondisci come aumentano le tasse nel 2013: Tares, Tobin Tax, Iva, Ivie

Casi particolari

Nel caso di utilizzo temporaneo di locali o aree di durata non superiore a sei mesi nell’anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è il soggetto che gestisce i servizi comuni a pagare per i locali ed aree scoperte di uso comune e in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, i quali hanno tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Fonte PMI

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