lunedì 30 novembre 2015

Come l’erede può riscuotere pensioni e prestazioni arretrate del defunto

Mia madre è morta, ma doveva riscuotere ancora la pensione e l’assegno di accompagnamento: posso richiedere gli arretrati anche se non mi spetta la reversibilità?

Per legge, ogni arretrato spettante al defunto, a prescindere dalla tipologia di prestazione (pensione anticipata o di vecchiaia, assegno sociale, assegno di accompagnamento…), deve essere liquidato dall’Inps ( o dal diverso Ente pensionistico) agli eredi, in proporzione alla quota di eredità posseduta da ciascuno.
Non è rilevante, dunque, che all’erede in questione non spetti la pensione ai superstiti, o che il trattamento da saldare non sia reversibile (come, ad esempio, l’assegno sociale e l’assegno di accompagnamento): le somme da riscuotere devono comunque essere liquidate dall’Ente pensionistico, in quanto costituiscono un credito del defunto.
Fanno eccezione a tale principio soltanto i ratei di pensione o assegni insoluti a causa del preventivo decesso del titolare: essi non rientrano nell’asse ereditario, perché spettano per legge [1], quale autonomo diritto, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli del defunto; tale previsione è stata confermata da una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate [2].
Le procedure di riscossione degli arretrati, dunque, possono differire a seconda del soggetto che eredita, e della tipologia di prestazione: vediamo insieme le principali modalità di liquidazione dei ratei non pagati.

Arretrati di pensione del defunto
Nelle ipotesi di ratei arretrati di pensioni dirette, come quella di vecchiaia, di anzianità o anticipata, la liquidazione viene fatta d’ufficio dall’Inps, in favore del coniuge o dei figli, senza necessità che sia presentata la dichiarazione di successione: questo, perché, come abbiamo detto, i presenti crediti del pensionato spettano per legge, come autonomo diritto, a tali soggetti.
Per quanto riguarda, invece, gli altri eredi, come poc’anzi esposto hanno diritto agli arretrati in virtù della successione, poiché facenti parte del patrimonio del defunto.
Gli eredi, anche se non beneficiari di pensione ai superstiti, potranno dunque ottenere gli arretrati, spettanti in base alla quota di eredità posseduta, ma dovranno presentare un’apposita domanda, in quanto non esiste, per loro, la previsione della liquidazione automatica da parte dell’Inps.

Domanda arretrati di pensione del defunto
Alla domanda che gli eredi dovranno presentare all’Inps ( o all’Ente competente), (modello AP 23, qui allegato), per ottenere la liquidazione degli arretrati dovranno essere allegati:

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che comprenda i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita e codice fiscale degli eredi, residenza degli stessi e grado di parentela col defunto;

– fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente;

– in caso di più eredi, la riscossione può avvenire da parte di una sola persona, dietro presentazione di un atto di delega;

– nell’ipotesi in cui non sia stata fatta una delega alla riscossione a favore di un solo erede, sarà necessario presentare fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale di ciascun erede.

All’interno della domanda è richiesta l’indicazione dell’esistenza o meno di un testamento, e della quota percentuale spettante al richiedente.

È inoltre indispensabile la preventiva effettuazione della dichiarazione di successione: l’Ente previdenziale, difatti, prima di procedere al pagamento degli arretrati, dovrà acquisire la prova dell’avvenuta presentazione di tale dichiarazione, oppure l’autocertificazione del richiedente di insussistenza dell’obbligo. Sul punto, tuttavia, è presente una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate per la quale non sarebbe più necessaria l’acquisizione, dall’Ente debitore, della prova d’invio della dichiarazione di successione [3], ma tale risoluzione è ritenuta superata dalla reistituzione dell’imposta sulle successioni e le donazioni.
Per un approfondimento sull’argomento, vi invitiamo a leggere la nostra guida sulla successione.

Arretrati invalidità civile del defunto
Gli assegni concessi a titolo d’invalidità civile non sono reversibili ai superstiti, poiché si tratta di prestazioni assistenziali.
In caso di decesso dell’avente diritto successivo al riconoscimento dell’invalidità, potranno pertanto essere devolute agli eredi solo le quote già maturate alla data della morte [4], anche se il decesso è avvenuto prima della delibera di concessione del trattamento (il provvedimento è comunque necessario), ma dopo l’accertamento sanitario (cioè la visita medica per l’accertamento dell’invalidità civile).

Se, invece, la morte dell’invalido avviene prima dell’accertamento sanitario, ma dopo la presentazione della domanda di riconoscimento della disabilità da parte dello stesso, gli eredi possono comunque richiedere il riconoscimento d’invalidità alla competente commissione medica. La procedura, però, potrà essere avviata solo se in possesso di documentazione medica che possa dimostrare con sufficiente certezza l’infermità o lamenomazione.

Arretrati assegno di accompagnamento del defunto
Anche in questo caso vale il principio, applicabile a tutte le prestazioni assistenziali, dell’intrasmissibilità del diritto, in quanto collegato strettamente alla vita del titolare.
Di conseguenza, gli eredi, a prescindere dal fatto che si tratti del coniuge o dei figli, e che spetti loro la pensione ai superstiti, possiedono il diritto al pagamento delle sole quote non riscosse dell’indennità di accompagnamento, in virtù della successione, e non quale spettanza autonoma.

Tassazione arretrati del defunto

Nessuna tipologia di arretrati spettanti al defunto (quote pensione, assegno sociale, invalidità, accompagnamento…) deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi degli eredi, come peraltro specificato nelle istruzioni del modello 730: l’imposizione, difatti, in queste ipotesi avviene alla fonte (tassazione separata) e il pagamento è effettuato direttamente dall’Ente che eroga la prestazione.

2 commenti:


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