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venerdì 23 gennaio 2015
Pensioni: domanda online di ricongiunzione contributi
Da marzo modalità telematica esclusiva per la presentazione delle domande di ricongiunzione dei contributi previdenziali: i dettagli comunicati dall'INPS.
Viaggia online la domanda di ricongiunzione dei contributi nel fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO (ai sensi dell’art. 1, legge n. 29/1979), nel fondo Quiescenza Poste e nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. (ai sensi dell’art. 2, legge n. 29/1979) e quella per i liberi professionisti (ai sensi dell’art. 1, legge n. 45/1990). Con la circolare n. 179/2014, l’INPS ha infatti esteso anche agli Enti incorporati all’INPS (Gestione pubblica e Lavoratori dello spettacolo e Sportivi professionisti) il programma di telematizzazione dei servizi che lo stesso Istituto ha ormai intrapreso da qualche anno.
Domande di ricongiunzione
Il servizio telematico di presentazione delle domande di ricongiunzione dei contributi previdenziali è disponibile per:
il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria (art. 1 della legge n. 29/1979);
il Fondo quiescenza Poste e nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.(art. 2 della legge n. 29/1979);
i periodi assicurativi per i liberi professionisti (art. 1 della legge n. 45/1990).
Utilizzo del canale telematico
Per tali ricongiunzioni, dal 16 marzo 2015 la presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN su questo portale seguendo il percorso: Servizi OnLine>Elenco di tutti i servizi>Ricongiunzione;
Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Contact Center Integrato – chiamando da rete fissa il numero verde 803164, oppure da rete mobile il numero 06 164164, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico.
Da ora fino alla data del 31 marzo 2015 è previsto un periodo transitorio, durante il quale le domande potranno essere presentate sia in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. (Fonte: Circolare INPS n.179/2014)
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