giovedì 29 gennaio 2015

INPS: Recupero crediti indebiti

INDEBITI PENSIONISTICI

L’ art. 2033 del cod. civ. stabilisce che chi esegue un pagamento non dovuto ha diritto di ottenere indietro quanto corrisposto indebitamente.


Derogando al principio di carattere generale stabilito dall’ art. 2033 cod.civ., nel corso del tempo, sono state disposte delle norme  che hanno di volta in volta individuato i presupposti per la sanatoria delle erogazioni indebite di prestazioni pensionistiche.


In materia si sono succedute le disposizioni previste dall’ art. 80, comma 3, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422; dall’ art. 52 della l. 88/1989; dall’ art. 13 della l. 412/1991.


Quest’ultima disposizione - secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 1993, in quanto innovativa rispetto alla disciplina introdotta dall’ art. 52 della l. 88/1989 - è applicabile  alle situazioni debitorie sorte a partire dal 31 dicembre 1991 (circ. 107/1993).


Inoltre le leggi 23 dicembre 1996, n. 662 e 28 dicembre 2001, n. 448 hanno dettato, con effetto retroattivo ed in via transitoria, una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella prevista dalle disposizioni sopra richiamate, da applicarsi a pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31 dicembre 2000.


Per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal  1° gennaio 2001 trova di nuovo applicazione la disciplina di regime di cui all’ art. 13, l. 412/1991.


Ad ogni buon fine, è opportuno sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui per stabilire quale delle norme sopra richiamate debba trovare applicazione si deve far riferimento al momento di esecuzione del pagamento non dovuto (circ. 176/1995).


Si precisa che la Suprema Corte, con decisione n. 4809 del 7 marzo 2005 resa a Sezioni Unite, ha stabilito che la sanatoria prevista dall’ art. 38 della l. 448/2001 non trova applicazione per gli indebiti pensionistici verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1996 e non totalmente recuperati, qualora non risultassero recuperabili in base alla disciplina di cui alla l. 662/1996.


Di seguito si riepilogano i criteri applicativi delle norme sopra esaminate, tenendo conto anche degli effetti delle recenti pronunce giurisprudenziali e fornendo istruzioni in ordine alle modalità di recupero delle somme indebitamente corrisposte che risultassero ripetibili (circ. 31/2006 - msg. 15803/06 - msg.17881/06).

I SOGGETTI INTERESSATI

Le sanatorie previste dalle diverse leggi si applicano per:
  • le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, dei fondi speciali gestiti dall’Inps;
  • le pensioni a carico del fondo integrativo di previdenza del personale dipendente nonché dei fondi sostitutivi del medesimo;
  • le pensioni sociali e gli assegni sociali con i rispettivi aumenti;
  • le anticipazioni concesse sui trattamenti pensionistici liquidati per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli fatti valere in Paesi Esteri, in virtù di rapporti e convenzioni internazionali.

Non rientrano nella sanatoria:
  • le prestazioni di invalidità civile per le quali l’Inps svolge esclusivamente la funzione di Ente erogatore (salvo i casi particolari previsti dall'art. 42, comma 5, del d.l. 269/2003);
  • gli indebiti relativi a trattenute per attività lavorativa non operate;
  • i recuperi per ritenute Irpef.

GLI INDEBITI ANTERIORI ALL'1.1.2001

ARTICOLO 52 - LEGGE 88 DEL 1989

Per le somme pagate dal 28 marzo 1989 al 30 dicembre 1991 è intervenuto l’ art. 52 della l. 88/1989 (circ. 101/1990, circ. 107/1993 e circ. 238/1993).

L'articolo 52 ha totalmente innovato la materia, stabilendo che, in caso di errore, l'ente erogatore non può pretendere la restituzione degli importi di pensione già erogati, in assenza beninteso di dolo da parte dell'interessato. Nega tuttavia la presenza di errori a carico dell’ente nei casi in cui  la rettifica fosse la conseguenza  "di una modificazione intervenuta nel tempo". Con tale espressione si faceva riferimento, ad esempio, ai necessari provvedimenti di modifica conseguenti all'emanazione di nuove disposizioni legislative.


La norma è più vantaggiosa per il pensionato che può godere della sanatoria senza alcun limite di tempo e per qualsiasi tipo di errore.


La sanatoria si applica in presenza dei seguenti presupposti:

  • errore dell'Istituto (di fatto, di diritto o di misura);
  • assenza di dolo da parte dell'interessato;
  • ritardo configurabile come errore (quando la comunicazione dell'indebito conseguente al ricalcolo della pensione è effettuata oltre i termini previsti dal regolamento di attuazione della l. 241/1990).
 
Se l'indebito è collegato a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato:
  • si recupera sempre per i periodi antecedenti alla comunicazione;
  • per i periodi successivi:
    • si recupera se la notifica avviene entro i termini previsti dalla l.  241/1990;
    • non si recupera se la notifica avviene dopo.

Sono escluse dalla sanatoria:
  • le pensioni in convenzione internazionale;
  • le liquidazioni provvisorie.

N.B.I debiti derivanti da revoca o riduzione dell'assegno al nucleo familiare non rientrano nella sanatoria.


Viceversa, vi rientrano i debiti derivanti da revoca di quote di maggiorazione per familiari a carico sulle pensioni dei lavoratori autonomi.

ARTICOLO 1 - LEGGE 662 DEL 1996

L' art.1, commi 260-265, della l. 662/1996interviene a riassumere tutte le prestazioni previdenziali percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 (circ.96/1997).


I destinatari sono i soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, ivi  comprese anche le anticipazioni concesse a norma dell’ art. 8 della l. 153/1969, sui trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo di contributi esteri e per i quali sussiste ancora azione di ripetibilità in quanto non prescritti.


La legge citata stabilisce che, in assenza di dolo da parte dell’interessato, l’unico elemento determinante ai fini del recupero è il reddito personale imponibile ai fini IRPEF effettivamente percepito dall’interessato nell’anno 1995.
  
Per reddito imponibile IRPEF deve intendersi il reddito al netto degli oneri deducibili. Non si deve tener conto del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni, nonché delle competenze arretrate a tassazione separata:

  • per redditi pari o inferiori a 16 milioni non si procede ad alcun recupero.
  • per redditi superiori a 16 milioni si procede alla riduzione del debito del 25%.
 
Il modello RED IND/95  predisposto per essere ammessi ai benefici della sanatoria, non veniva richiesto qualora i redditi dell’anno 1995 fossero già disponibili agli atti della Sede e per i pensionati che avevano percepito redditi da pensione INPS superiori a 16 milioni.

Con sentenza n. 2333/97 la Corte di Cassazione ha affermato il principio che la disciplina dettata dalla l. 662/1996 sostituisce tutta la normativa previgente per le prestazioni erogate fino al 31.12.1995 (circ. 154/1997).

GLI INDEBITI SUCCESSIVI AL 31.12.2000

INDEBITI PER FATTI DIVERSI DALLE SITUAZIONI REDDITUALI

ERRORI SUCCESSIVI ALLA LIQUIDAZIONE O RILIQUIDAZIONE

Il comma 1 dell’ articolo 13 della l. 412/91 consente, inoltre, il recupero dei pagamenti indebiti determinati dall’omessa o incompleta segnalazione, da parte dell’interessato, di fatti intervenuti dopo il provvedimento definitivo di liquidazione o di riliquidazione diversi dalle situazioni reddituali  che incidono sul diritto o sulla misura della pensione.


Ferma restando la possibilità di rettificare in ogni momento il provvedimento divenuto errato, la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri:

  • gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione diversi dalle situazioni reddituali e conosciuti dall’Istituto ( es. scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell’assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità) sono suscettibili di sanatoria;
  • qualora, invece,  i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall’interessato, le somme indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell’interessato devono essere recuperate in ogni caso. Non sono  più recuperabili le somme indebite erogate successivamente alla predetta comunicazione: le Sedi competenti provvederanno immediatamente a rettificare il provvedimento errato non appena ricevuta la comunicazione da parte dell’interessato.

EREDI DEL PENSIONATO

Anche in tale ambito, per l'individuazione della norma applicabile in materia di indebiti, si deve tenere presente il periodo in cui la somma è stata percepita: se anteriormente al primo gennaio 2001 o a partire da tale data.


Nello specifico, per le somme indebite percepite ante gennaio 1996 si applica il combinato disposto dalla normativa di cui alla legge 662/96, così come modificata dalla l. 448/1998 nella parte relativa alla rilevanza del dolo del pensionato:
  • se il pensionato è deceduto prima del primo gennaio 1999 (data di entrata in vigore della l. 448/1998), il recupero dell'indebito non si estende agli eredi del pensionato, anche nell'ipotesi in cui l'indebito debba essere ricollegato al comportamento doloso del dante causa (circ.96/1997);
  • se il pensionato è deceduto dopo il 31 dicembre 1998, in presenza di dolo del dante causa, il recupero deve essere attivato nei confronti degli eredi (Msg. 25970/1999).

Per le somme riscosse dopo il 31 dicembre 1995 e fino al 31 dicembre 2000 si applica la normativa di cui alla legge 448/2001 (Msg. 16556/2008).


Debiti che si estendono agli eredi (che non abbiano rinunciato alla successione):
  • pagamenti di pensione effettuati in attuazione di sentenze provvisoriamente esecutive, divenuti indebiti a seguito di successiva sentenza favorevole all'Istituto. Gli indebiti in questione debbono essere recuperati a norma dell'articolo 2033 del codice civile e, quindi, anche nei confronti degli eredi (circ. 154/1997);
  • pagamenti indebiti rientranti nel campo di applicazione della l. 448/2001 imputabili  a comportamento doloso del pensionato;
  • pagamenti indebiti effettuati dall’ 1.1.2001 ai quali non è applicabile la sanatoria di cui all' art. 13 della l. 412/1991.

Debiti ai quali non si applica alcuna sanatoria:
  • ratei di pensione riscossi dopo la morte del pensionato, ripetibili nei confronti del delegato che materialmente ha riscosso le somme;
  • ratei accreditati su conto corrente o libretto di risparmio, ripetibili nei confronti dell’Ente erogatore e degli eredi del pensionato;
  • riscossione pensione di reversibilità dopo nuove nozze;
  • riscossione PS e AS in caso di trasferimento della abituale dimora all'estero;
  • prestazioni di invalidità civile per le quali l’Istituto svolge solo la funzione di erogazione a norma dell’art. 130 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112 (circ. 84/2002);
  • riscossione di pensione o quote di pensione non più dovute a seguito di cancellazione di contribuzione;
  • recuperi per ritenute IRPEF.

SOMME INDEBITE PERCEPITE DALL'1.1.2001

Per le somme indebite percepite dal 1° gennaio 2001 si applica la normativa di cui all'art. 13, l. 412/1991 (circ. 31/2006): nei casi di ripetibilità del credito non si fa luogo al recupero nei confronti degli eredi se questi hanno rinunciato alla eredità ai sensi dell’art 519 del c.c. o nei casi di insolvibilità.


Ai sensi del citato art. 519 del c.c. la rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni.

RISCOSSIONI DOPO LA MORTE

Nei casi di indebita riscossione di rate di pensione dopo la morte del beneficiario, le sedi dell'Istituto devono attivarsi per il recupero con azioni diverse in dipendenza della modalità di pagamento e dell’Ente - banca o posta - che vi ha provveduto (circ. 130/1999).


Per l'indebita riscossione di rate di pensione in pagamento allo sportello e per le quali non risulta rilasciata delega occorre richiedere con immediatezza all’Ente pagatore - sia esso un Istituto di credito o le Poste Italiane - la restituzione della somma indebitamente percepita da persona diversa dall’avente diritto. Tale caso configura una responsabilità quanto meno per colpa del funzionario che ha eseguito il pagamento, e quindi dell’Ente pagatore, nella presunzione che il pagamento sia avvenuto senza il preventivo accertamento dell’identità del percettore da parte del funzionario medesimo.


Qualora l’Ente pagatore non provvede alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto, la Sede:

  • nel caso di pagamento avvenuto tramite Istituto di credito, dovrà avviare la procedura per il recupero, anche coattivo, del credito nei confronti dello stesso Istituto bancario;
  • nel caso di pagamento avvenuto presso le Poste Italiane, dovrà procedere alla segnalazione dei fatti alla Direzione Generale - Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, che provvederà ad interessare la Direzione Generale delle Poste Italiane. 
 
Nei casi di indebita riscossione di rate di pensione in pagamento allo sportello e per le quali risulta rilasciata delega, la restituzione dell’importo indebitamente riscosso deve essere richiesta direttamente e immediatamente al delegato, fermo restando che la circostanza va comunque segnalata all’Ente pagatore per le eventuali responsabilità che dovessero emergere al suo interno, anche ai fini di possibili rivalse dell’Istituto nei confronti dell’Ente medesimo.
                              
Si sottolinea, per entrambi i casi, l'obbligo di inoltrare apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria potendosi configurare un reato perseguibile d'ufficio nel comportamento dell'indebito percettore. Solo in caso di c/c bancario cointestato, dovendosi presumere la mancanza di dolo, la denuncia dovrà essere inoltrata soltanto in presenza di elementi non equivoci di responsabilità, da valutarsi attentamente di concerto con il legale di Sede.


Non è applicabile alcuna sanatoria né è consentita la rateizzazione.


In occasione dell'attivazione delle procedure per il recupero coattivo del credito, dovranno essere pretesi gli interessi legali dalla data dell'indebita riscossione.


Ove si riscontri una riscossione avvenuta dopo il decesso del pensionato, il relativo fascicolo di pensione va trasmesso al settore recupero crediti corredato tutti gli atti necessari (copia della cedola, stampa Agenda1)per un'eventuale azione legale.

IL DOLO

Nei casi in cui l'indebito consegua alla omessa o incompleta segnalazione, da parte dell'interessato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già a conoscenza dell'Istituto, può procedersi al recupero delle somme indebitamente percepite, senza alcuna limitazione temporale, in quanto la omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, il che ne consente in ogni caso la recuperabilità.


Il riconoscimento del dolo deve essere effettuato con estrema scrupolosità verificando la ricorrenza, nelle singole fattispecie, della preordinazione fraudolenta in danno agli Enti erogatori.


Secondo l'ordinamento giurisprudenziale e le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, l'individuazione del dolo deve essere effettuata valutando anche il contesto socio-economico di appartenenza del soggetto che ha percepito la prestazione indebita prima del gennaio 2001 (circ. 96/1997 richiamata dalla circ. 84/2002).
In tale contesto, il Ministero ha deferito alll'attenzione degli Enti interessati, e con riferimento alle procedure erogatorie delle prestazioni, "l'individuazione del dolo come specificatamente prima delineato che ha modo di manifestarsi nelle dichiarazioni infedeli".


In proposito si osserva che, secondo i criteri più volte affermati in materia dall'Inps (circ. 176/1995), dovrebbero essere ricompresi nel comportamento doloso - oltre ai casi di attività illecita dell'interessato, come tali rilevanti anche in sede penale con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria - anche l'indicazione di dati incompleti o l'omissione di denuncia di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, purchè l'omissione non riguardi atti o fatti già noti all'Istituto.


Tenuto conto delle indicazioni ministeriali - secondo cui l'individuazione del dolo deve essere effettuata valutando anche il contesto socio-economico di appartenenza del soggetto che ha percepito la prestazione indebita - il riconoscimento del dolo deve essere effettuato con estrema scrupolosità verificando la ricorrenza, nelle singole fattispecie, della preordinazione fraudolenta. A tale scopo è buona norma acquisire il parere dell'Avvocatura di Sede.


Il dolo va escluso nei casi in cui l'indebita erogazione sia dovuta ad errore dell'Istituto.


LA PRESCRIZIONE

Nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell’Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale sia che si tratti di prestazioni pensionistiche che non pensionistiche.


I termini di prescrizione del credito decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito; qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall’interessato, il termine di prescrizione decorre dalla data della comunicazione stessa.


Per gli indebiti che non rientrano nel campo di applicazione della l. 448/2001 deve essere il pensionato a eccepire l'avvenuta prescrizione.


I termini delle notifiche previsti dall'art. 13 sono da ritenersi a pena di decadenza e la disciplina della decadenza non può essere modificata. (msg. 29781/94).

LE MODALITÀ DI RECUPERO


 Anche in tale ambito, per l'individuazione  della norma applicabile in materia di indebiti, si deve distinguere tra somme indebite percepite anteriormente al 1° gennaio 2001 o a partire da tale data.

INDEBITI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2000

Gli indebiti pensionistici successivi al 1° gennaio 2001 che, a seguito dell’applicazione dell’ art. 13 della l. 412/1991, risultano ripetibili da parte dell’Istituto devono  essere recuperati attraverso una delle seguenti modalità:

  • compensazione con crediti, relativi a quote di prestazioni pensionistiche o assistenziali, vantati nei confronti dell’Istituto;
  • recupero mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche;
  • pagamento, anche rateale, mediante rimesse in denaro.
 
Nel caso in cui nei confronti di un soggetto titolare di un diritto di credito nei confronti dell’Istituto per quote di prestazioni pensionistiche o assistenziali sia stato accertato un indebito pensionistico ripetibile, ai sensi dell’ art. 13 l. 412/1991, il recupero delle somme indebitamente erogate può essere effettuato mediante compensazione con le somme arretrate dovute all’interessato.


Non possono essere oggetto di compensazione i crediti dovuti all’interessato a titolo di assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale e i trattamenti di invalidità civile se non per somme erogate per titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere operata la compensazione.


Si rammenta che nel caso il debito e il credito del pensionato si riferiscano a prestazioni erogate allo stesso titolo per periodi coincidenti in tutto o in parte, si deve procedere comunque alla compensazione; in tali ipotesi infatti le somme già corrisposte indebitamente debbono ritenersi anticipazioni delle somme da corrispondere. Lo stesso criterio deve essere seguito anche per l’ipotesi di prestazioni erogate in luogo di altre corrisposte indebitamente per periodi coincidenti (circ. 154/1997).


L’eventuale indebito residuo risultante dalla compensazione deve essere recuperato secondo le modalità precedentemente elencate.

TRATTENUTE SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Il recupero delle somme indebitamente erogate può essere operato indistintamente su tutte le prestazioni pensionistiche di cui il debitore è titolare al momento della notifica dell’indebito. L'importo a recupero va eventualmente rideterminato se diventa titolare di altre prestazioni pensionistiche.


L'art. 13 della l. 412/1991, nel fissare i presupposti per il recupero degli indebiti pensionistici non oggetto di sanatoria, non stabilisce particolari modalità in base alle quali deve avvenire il recupero.


Pertanto, in materia, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui all’ art. 69 della l. 153/1969 e successive modifiche:

  • l’ammontare delle trattenute sulle prestazioni pensionistiche deve essere limitato ad un quinto dell’importo della prestazione  medesima (comma 1);
  • il recupero sulle prestazioni pensionistiche a carico dell’AGO, deve far salvo in ogni caso l’importo corrispondente al trattamento minimo (comma 2);
  • le somme da recuperare non possono essere gravate da interessi salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato (comma 3).

Nel caso in cui il debitore sia titolare di più trattamenti pensionistici la trattenuta di un quinto deve essere operata su ciascun trattamento, fermo restando il limite del trattamento minimo, che deve essere salvaguardato sul totale delle prestazioni.


In ogni caso non possono essere oggetto di trattenuta le somme dovute a titolo di assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale e i trattamenti di invalidità civile se non per somme erogate per titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere operata la trattenuta.


PAGAMENTO MEDIANTE RIMESSE IN DENARO



Qualora il debitore non sia titolare di crediti  verso l’Istituto o non sia più titolare di prestazioni pensionistiche, o sia titolare di prestazioni pensionistiche il cui importo non consenta il recupero mediante trattenuta sulla prestazione pensionistica, la struttura territoriale che procede alla notifica dell’indebito, invia contestualmente la richiesta di pagamento (mediante bollettino di conto corrente o assegno) con l’avvertimento che, scaduto infruttuosamente il termine di 30 giorni (60 per i residenti all’estero), sarà dato corso all’azione legale per il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate.


Nel caso sia stata concordata la dilazione del pagamento, qualora il debitore interrompa il versamento delle somme dovute alle scadenze stabilite, la Sede territoriale avrà cura di avvertire il debitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che nel caso questi non riprenda il versamento entro il termine di 30 giorni (60 per i residenti all’estero) sarà dato corso all’azione legale per il recupero coattivo delle somme ancora dovute.


IL RIESAME E IL RICORSO



Avverso il provvedimento di indebito emesso dall’Inps l’interessato può presentare:

  • domanda di ricostituzione della pensione sull’apposito modulo reperibile presso tutte le sedi dell’Inps;
  • domanda di riesame, in carta semplice;  
  • ricorso al Comitato provinciale dell’Inps, tramite la sede che ha assunto il provvedimento impugnato.
 
Il ricorso, in carta semplice, può essere consegnato direttamente alla sede Inps, territorialmente competente, oppure spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della notifica di indebito.


Con il ricorso è necessario presentare tutta la documentazione e fornire le notizie che sono ritenute utili per l’accoglimento dell’istanza.


Per la presentazione del ricorso l’interessato può rivolgersi ad un Ente di Patronato che l’assisterà gratuitamente.


Se il Comitato Provinciale dell’Inps non decide il ricorso entro 90 giorni dalla data di presentazione, o in caso di decisione negativa, l’interessato può proporre azione giudiziaria entro i successivi tre anni.


Qualora le motivazioni o la documentazione prodotta consentano l’accoglimento dell’istanza la sede Inps procederà, in ogni caso, alla ricostituzione della pensione e alla valutazione delle compensazioni dei crediti eventualmente scomputabili dal debito del pensionato.


In caso contrario il pensionato riceverà il provvedimento di reiezione.

INDEBITI RELATIVI AGLI INVALIDI CIVILI

Ai sensi dell’ art. 42, comma 5, del  d.l. 269/2003, convertito con modificazioni nella l. 326/2003 non si procede alla ripetizione delle somme  indebitamente percepite prima del 2 ottobre 2003 a titolo di provvidenze economiche a invalidi civili nei confronti di quei soggetti risultati, a seguito di verifica, privi del requisito reddituale richiesto per l'erogazione della prestazione. Rientrano nella specie  anche le pensioni e gli assegni sociali derivanti da prestazioni agli invalidi civili (msg. 17881/06).


La sanatoria comprende altresì le riscossioni indebite della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge 448/2001 e degli altri benefici spettanti dopo il 65° anno di età (risposta a quesito del 11.12.06).


Va ricordato che prima dell’entrata in vigore della predetta norma le prestazioni erogate in favore degli invalidi civili erano escluse da qualsiasi sanatoria. Le somme indebitamente percepite in mancanza del requisito sanitario rimangono escluse dalla sanatoria.


Per i titolari di invalidità civile - sottoposti a visita di verifica straordinaria e per i quali sia stata accertata l'insussistenza dei requisiti sanitari - la revoca dei benefici assistenziali in godimento opera i suoi effetti dal mese successivo alla data della visita.


La mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica quindi che la revoca operi da data successiva a quella della visita né tantomeno dalla data di comunicazione della revoca: devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (sentenze Cassazione Sezione Lavoro 14212/01, 6091/02, 14590/02, 12759/03).


Le Sedi procederanno al recupero delle mensilità riscosse indebitamente dal 2 ottobre 2003 in poi.


N.B. Per le prestazioni agli invalidi civili, trasformate in pensioni sociali e assegni sociali al compimento del 65° anno di età è da precisare che:

  • non deve essere applicato l'art. 13 della l. 412/1991
  • deve essere applicata la sanatoria  prevista dalla l. 326/2003. 

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FONTE INPS

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