martedì 27 marzo 2018

Pensioni: in arrivo una Fornero bis

<Canone Rai, tasse, Fornero: quanto costano davvero le promesse elettorali>
Secondo gli esperti non solo serve prudenza nel mettere mano alla Fornero, ma c'è addirittura di che pensare che sia necessaria una riforma bis
In campagna elettorale è stato un cavallo di battaglia soprattutto della Lega di Salvini: l’abolizione della riforma Fornero sulle pensioni. Ora però, mentre la politica cerca soluzioni per arrivare alla formazione di un governo dopo Pasqua, arrivano gli appelli alla prudenza. Da parte della Bce, che ha lanciato l’allarme sul rischio per i conti pubblici, ma anche dal presidente dell’inps Tito Boeri, secondo cui la cancellazione della riforma è impossibile e insostenibile.
Ma non basta, perché secondo molti esperti il rischio è che sia addirittura necessaria una seconda puntata della riforma, una vera e prorpia Fornero bis.
“Nelle previsioni della Ue vi sono dei notevoli scostamenti rispetto a quelle della Ragioneria dello Stato – dice all’Adnkronos Giuliano Cazzola, economista ed esperto di previdenza – Per farla breve, nel picco dell’incidenza della spesa sul pil vi sono ben due punti di differenza in più (il 18% anziché il 16%)”. “La valutazione più severa deriva in primo luogo dal peggioramento dei trend demografici: l’attesa di vita si allunga più del previsto mentre le nascite continuano il loro ciclo al ribasso, così la quota degli over 65 arriverà ad oltre un terzo della popolazione – spiega l’esperto – Ciò dovrebbe far comprendere a tutti come sarebbe sbagliato abolire o manomettere l’aggancio automatico dell’età e dell’anzianità all’incremento dell’aspettativa di vita”.
“Ma l’elemento più importante alla base dello scostamento nelle previsioni risiede nella differente valutazione dei tassi di crescita – sottolinea Cazzola – in quanto la Ue, come del resto anche il Fmi nel suo recente working paper, ritiene che le nostre stime siano troppo generose. Questo è l’aspetto opinabile delle previsioni della Ue: sta a noi dimostrare di saper affrontare la sfida di una crescita sostenuta”. “Certo, a fronte di tali scenari solo degli irresponsabili potrebbero dare corso a promesse elettorali sulle pensioni, totalmente insostenibili”, afferma.
Quanto a una seconda riforma, “posso solo dire che il cantiere delle pensioni è per definizione sempre aperto perché l’equilibrio del sistema, sarebbe più corretto parlare di un disequilibrio accettabile, – sottolinea Cazzola – dipende da tanti fattori economici, demografici ed occupazionali, che possono rapidamente mutare, mandando al macero interi volumi di previsioni”.
“Personalmente penso che, se si presentasse la necessità, basterebbe ripristinare la riforma del 2011 al netto delle correzioni dirette o indirette che vi sono state apportate nella trascorsa legislatura – afferma l’esperto – in particolare abolendo le norme sui cosiddetti quarantunisti e la cosiddetta 14esima, evitando accuratamente di aggiungere nuove categorie di lavoro disagiato con le relative deroghe, ripristinando il limite dei 62 anni per andare in quiescenza anticipata senza penalizzazioni economiche”. “Non si dimentichi poi – conclude – che tutto il pacchetto dell’Ape è di carattere sperimentale fino alla fine del 2019. Ma la prima cosa da fare è impedire che vadano avanti i progetti di abolizione della riforma Fornero”.
In collaborazione con Adnkronos
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mercoledì 21 marzo 2018

Pensione indebita senza restituzione

Senza dolo, la pensione o il TFR/TFS in eccesso non vanno restituiti: nuove regole sugli indebiti pensione con le differenze tra settore pubblico e privato.
Chi ha percepito dall’INPS importi di pensione più alti del dovuto oppure  TFR e TFS (trattamento di fine rapporto e di fine servizio) si vedrà ricalcolare la prestazione ma non dovrà restituire nulla a titolo di risarcimento, a meno che l’errore non sia dovuto a una forma di dolo: tutte le regole sul sistema di gestione degli indebiti pensione sono contenute nella circolare INPS 47/2018, con la quale l’istituto di previdenza si adegua al più recente dettato normativo in materia (Determinazione Presidenziale n. 123/2017).
In generale, esistono tre classificazioni delle prestazioni indebitamente versate:

  • indebiti propri: dovuti a errori non riconducibili alla volontà di nessuno (es.: sistema di calcolo, elementi considerati, regole applicate…).
  • indebiti di condotta: connessi a un elemento intenzionale, come un comportamento omissivo o irregolare, che ha generato una prestazione non dovuta;
  • indebiti civili: riguardano l’assenza o il venir meno della legittimazione alla prestazione (es.: riscossione rate dopo il decesso del pensionato, sentenza giudiziaria…).

Non restituzione

Il caso più comune è quello degli indebiti propri nella gestione privata, che nel momento in cui vengono accertati non comportano il dovere al rimborso delle somme indebitamente percepite. Si tratta, in pratica, di errori non imputabili al pensionato, il quale di conseguenza non dovrà subire alcun danno economico.
L’INPS può, in qualsiasi momento, provvedere a rideterminare la somma dovuta in base alla corretta impostazione delle norme, ma non riscuoterà le somme indebitamente erogate negli anni passati se la liquidazione del trattamento definitivo risulti molto lontano nel tempo. Detta disciplina trova applicazione per i pagamenti indebiti effettuati dal 1° gennaio 2001.

Restituzione

Diverso il caso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, gli iscritti alla CTPS, Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato, devono restituire le somme indebitamente percepite. Gli altri istituti previdenzialidei dipendenti pubblici, invece, provvederanno direttamente a rifondere l’INPS.

Prescrizione

I termini di prescrizione del diritto di credito su somme indebitamente versate sono decennali (dalla comunicazione del provvedimento di recupero). Per il TFS il riferimento è l’articolo 30 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che indica un anno dalla data di emanazione dell’atto di riferimento. per il TFR vale il termine di prescrizione dei dieci anni.

martedì 20 marzo 2018

Bonus ristrutturazioni: la guida dell’Agenzia delle Entrate

Le linee guida dell'Agenzia delle Entrate pubblicate online
Come funziona il bonus per le ristrutturazioni edilizie e chi ne ha diritto? Pubblicata online la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate.
TEMPI – Anche per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute entro il limite di 96mila euro di spesa. La proroga è valida sia per i lavori sulle singole unità immobiliari che per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici condominiali.
ENEA – La manovra per il 2018, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, ha previsto anche che chi usufruisce del bonus, dovrà inviare all’Enea, per via telematica, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati; si tratta di informazioni che serviranno all’Agenzia per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione.
BOX E POSTO AUTO – La detrazione spetta anche per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali, per le spese relative alla loro realizzazione, e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO – Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile, inoltre, usufruire dell’aliquota ridotta in tema di imposta sul valore aggiunto; a seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.
Dal 2018 tra i beneficiari dell’agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica o, se si tratta di cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci.
È prorogata fino 31 dicembre 2018 anche l’agevolazione per l’acquisto o l’assegnazione di immobili già ristrutturati. La detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi, dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile.

martedì 13 marzo 2018

Scadenza 26 marzo per le vacanze gratis Inps, come fare domanda


Si chiama Estate INPSieme Senior il progetto che prevede vacanze gratuite, o quasi, per i pensionati. Ecco a chi è rivolto e come partecipare



Ancora pochi giorni quindi per accedere ai contributi che daranno la possibilità di godere di un soggiorno gratuito, o in parte pagato, a circa 4mila persone. Le vacanze dovranno avere luogo durante l’estate 2018 nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre. La copertura, che potrà essere totale o parziale, prevede assicurazione, spese di vitto, alloggio e di viaggio, eventuali gite, escursioni, attività sportive o ludico-ricreative. Obbligatoria la partecipazione, nel corso dei soggiorni, a corsi a tema. Ecco i settori: cucina, arte, informatica, attività motoria, ballo, ludico ricreative.
Possono accedere al bando i pensionati, con l’estensione a coniugi ed eventuali figli disabili purché conviventi. I beneficiari del progetto sono coloro che sono iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione dipendenti pubblici e alla Gestione Fondo ex Ipost. Quasi 4mila i contributi che verranno erogati. Per le prime due tipologie di pensionati, sono mille le quote che verranno finanziate per vacanze di otto giorni, duemila per i soggiorni di 15 giorni. Per gli utenti della Gestione Fondo ex Ipost verranno erogati 250 contributi per otto giorni, 600 per 15 giorni.
Verrà stanziato un massimo di 800 euro per le vacanze con una durata di otto giorni in Italia o all’estero; di 1400 euro, invece, per soggiorni di 15 giorni.
Chi vincerà il bando entro il 28 giugno 2018 riceverà dall’Istituto un acconto pari all’80 per cento  del contributo. Per coloro che subentreranno a causa dello scorrimento delle graduatorie, la liquidazione dell’acconto è prevista entro il 10 luglio.
La domanda si può presentare solo per via telematica attraverso il sito internet dell’Inps, cercando Estate INPSieme Senior. Per accedere al bando bisogna essere inseriti nella banca dati Inps, servono anche l’Isee e il codice Pin Inps. La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

sabato 3 marzo 2018

IMU agricola, esenzione anche ai pensionati



Non c'è incompatibilità fra lo status di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e l'assegno previdenziale: i pensionati hanno diritto all'esenzione IMU agricola.

Le regole sull’esenzione dall’IMU agricola per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali si applica anche ai pensionati: la precisazione è fornita dal ministero delle Finanze, in risposta a specifici quesiti. I chiarimenti sono contenuti nella Risoluzione 1/2018 del ministero.
Il riferimento è l’applicazione delle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (comma 13 legge 208/2015) che prevedono l’esenzione dall’IMU agricola, indipendentemente da dove sono ubicati i terreni, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

=> IMU agricola: il caso dei terreni incolti

In pratica, spiega il ministero, per avere l’esenzione devono sussistere le seguenti condizioni:
  • possesso del fondo;
  • persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso;
  • qualifica soggettiva di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all’articolo 1 del Dlgs 99/2004;
  • iscrizione alla previdenza agricola.
La cosa fondamentale per rispondere al quesito è verificare se un pensionato può essere definito coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Il coltivatore diretto, secondo l’articolo 1647 del codice civile, è un piccolo imprenditore che coltiva il fondo «con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia». Ci sono poi normative settoriali che introducono ulteriori elementi: il coltivatore diretto di dedica «direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia», e la sua forza lavorativa non è «inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo».


Per quanto riguarda l’imprenditore agricolo professionale, l’articolo 1, comma 1, del Dlgs 99/2004, lo definisce come colui che dedica all’attività «almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo», e ricava dalle attività medesime «almeno il 50% del reddito globale da lavoro”». Redditi da cui si escludono le pensioni.
In nessuno dei due casi sopra esposti ci sono elementi che possano escludere i pensionati: non è previsto che l’attività agricola rappresenti l’esclusiva fonte di reddito, ma solo che sia svolta con carattere di abitualità e prevalenza rispetto a eventuali altre attività lavorative (articolo 2 legge 9/1963). La percezione di un trattamento pensionistico, quindi, non rileva.

Fra l’altro, si legge della risoluzione ministeriale, è anche prevista la possibilità di versare contributi successivamente all’inizio della pensione, chiedendo poi il supplemento pensione. E ci sono le agevolazioni per gli autonomi già pensionati con più di 65 anni (riduzione del 50% dei contributi INPS).
Ci sono, infine, sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione che potrebbero essere interpretate in senso contrario, ma che, sottolinea il ministero, riguardano ancora la vecchia ICI, e non si applicano quindi all’IMU. In definitiva, quindi, l’esenzione IMU agricola si applica anche ai pensionati.
San Fele24ore: IMU agricola, esenzione anche ai pensionati: Non c'è incompatibilità fra lo status di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e l'assegno previdenziale: i p...

venerdì 2 marzo 2018

Legge 104, i permessi non riducono le ferie

I permessi mensili previsti dalla legge 104 per assistere il familiare disabile non possono ridurre i giorni di ferie del lavoratore I permessi previsti dalla legge 104 per assistere il familiare disabile non sono decurtabili dalle ferie. Anzi concorrono nella determinazione dei giorni di ferie maturati. Lo ha ribadito una recente ordinanza della Cassazione (n. 2466 del 31 gennaio scorso) che è tornata ad occuparsi dei permessi mensili previsti per i lavoratori dipendenti in qualità di caregiver familiare.
L’ordinanza ribadisce quanto stabilito dai tribunali di merito, i quali avevano accolto il ricorso di un lavoratore contro la riduzione del numero di ore di ferie da parte del datore di lavoro. Il ricorso ai giudici della Cassazione è stato presentato dall’azienda stessa.
La Cassazione ha messo in evidenza come i due istituti, ferie e permessi legge 104, abbiano due diverse funzioni sociali: le ferie, servono al lavoratore per il recupero fisiologico del benessere psico-fisico. I permessi per assistere il disabile si inseriscono all’interno di quella normativa che tutela i diritti dei disabili.
Del resto, non calcolare i giorni di permesso della 104 ai fini delle ferie significa discriminare i dipendenti che hanno la sfortuna di avere un familiare disabile con quelli che invece non ce l’hanno: i primi, infatti, oltre a dover rinunciare a una parte delle ferie, sono soggetti tre volte al mese a una cura e assistenza tutt’altro che leggera.
Resta ferma la non commutabilità dei permessi quando debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario – che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa – e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un’indennità inferiore alla retribuzione normale. I giudici della Suprema Corte hanno precisato che i permessi mensili previsti dalla legge 104 per l’assistenza ai disabili, diversamente dal congedo parentale ordinario e dal congedo per malattia del figlio, non incide sulla fruizione delle ferie. Per la Cassazione “non assume rilevanza … né appare determinante la presunta disparità di trattamento (paventata nella memoria di parte ricorrente) a danno delle lavoratrici madri (le quali prevalentemente assolvono alla cura della prole e godono dei congedi parentali) rispetto ai soggetti che prestano assistenza a un familiare affetto da handicap grave”.
In sintesi, i permessi legge 104 non incidono sulle ferie e non devono essere riproporzionati se nel mese si fruiscono dei giorni di ferie, come ha precisato il Ministero del Lavoro, in quanto sono distinte le finalità dei due istituti.
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